Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - (Programma regionale del sistema portuale marittimo). - 1. Il Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee di indirizzo per la formazione dei programmi regionali dei sistemi portuali marittimi regionali costituenti il sistema portuale marittimo nazionale di cui alla categoria II. %      2. Il programma regionale è finalizzato alla definizione delle scelte strategiche sotto i profili trasportistici, logistici e infrastrutturali, da assumere, anche in assenza del rispettivo piano territoriale regionale e del rispettivo piano regionale dei trasporti, come indirizzo per la predisposizione

 

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dei piani regolatori portuali di cui all'articolo 5.
      3. Il programma regionale individua, inoltre, le relazioni con le piattaforme logistiche di riferimento e il relativo sistema infrastrutturale, anche in altri ambiti regionali.
      4. Ciascuna regione definisce, in coerenza con le linee di indirizzo di cui al comma 1 del presente articolo, il programma del proprio sistema portuale marittimo costituente il programma portuale marittimo nazionale di cui alla categoria II.
      5. La regione, al fine di predisporre una prima ipotesi di programma del proprio sistema portuale marittimo, invita le autorità portuali a elaborare adeguate proposte, sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dalla regione stessa.
      6. La regione, acquisite sull'ipotesi progettuale di cui al comma 5, in una apposita conferenza, le proposte e le valutazioni delle autonomie locali sul cui territorio incide il sistema portuale marittimo, adotta il proprio programma, dandone adeguata pubblicità.
      7. Nel caso di mancata proposta di programma regionale da parte delle autorità portuali nel termine assegnato, la regione attiva i poteri sostitutivi e ne predispone la proposta.
      8. La proposta di programma regionale è trasmessa al Ministero dei trasporti corredata dalle valutazioni regionali in merito alle osservazioni pervenute.
      9. Il Ministero dei trasporti approva il programma regionale nei successivi due mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata "Conferenza unificata".
      10. La regione procede alla revisione del proprio programma con le procedure di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9.
      11. Ciascuna regione definisce con le regioni confinanti, a seguito dell'approvazione dei rispettivi programmi regionali, appositi accordi in merito agli aspetti
 

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logistici relativi al proprio sistema portuale marittimo».